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Statuto

♦ Statuto
♦ Regolamento elettorale
♦ Atto costitutivo
♦ Verbali Assemblea
♦ Bilancio





Statuto “Molise, città ideale” APS 
(Approvato dall'assemblea dei soci in data 13 febbraio 2023 con modifiche e integrazioni conformemente alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n 20 del 27.12.2018)
 
Le regole di funzionamento dell’associazione sono disciplinate dai successivi articoli. (1-28)

Art. 1
(Denominazione e sede)
1.1. E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l’Associazione non riconosciuta denominata “Molise Città Ideale APS”. Essa non ha finalità di lucro, è amministrativamente indipendente, apolitica, a confessionale e ha durata illimitata. Essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale.
1.2. Dopo l’iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’Associazione “Molise Città Ideale APS”, di seguito indicata in forma breve come “Associazione”.
1.3. L’Associazione ha sede legale in via Vittorio Veneto, 84 nel Comune di Campobasso e opera prevalentemente nel territorio della Regione Molise, ma anche in Italia e all’estero in rapporto con le comunità dei molisani nel mondo. Ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali, può anche promuovere e creare associazioni per progetti specifici, aventi qualsiasi forma e statuto e prevedere sedi operative diverse dalla sede legale o aggiuntive.
1.4. Un eventuale trasferimento di sede legale può avvenire solo su delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)
2.1. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d’ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2.2. L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)
3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell’art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Oggetto sociale, finalità e attività)
L’Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 del CTS. 5.2. L’Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:
  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  4. formazione universitaria e post-universitaria;
  5. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  7. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  8. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  9. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  10. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  11. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  12. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
  13. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  14. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  15. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  16. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  17. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
Più nello specifico l’Associazione persegue, tra gli altri, i seguenti scopi:
Azioni di promozione, valorizzazione, realizzazione di progetti condivisi di valore sociale e di sviluppo del territorio.
Nella realizzazione dei suoi scopi l’Associazione si impegna a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale e di promozione sociale, volta a coinvolgere il più alto numero di persone, soprattutto attraverso la creazione costante di occasioni di incontro e socializzazione intorno ad interessi comuni. L’Associazione potrà partecipare o farsi promotore di iniziative per sostenere direttamente lo sviluppo del territorio e dei suoi cittadini, anche ricercando momenti di confronto sociale, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi, per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale di iniziative sociali, culturali e sportive che favoriscano particolari forme di sviluppo turistico a livello locale.
L’Associazione si impegna ad attuare i predetti scopi attraverso specifiche azioni di:
Informazione e conoscenza
  • amalgamare il mondo associativo e la società civile per creare le necessarie sinergie sul territorio e contribuire alla crescita economica e culturale delle singole comunità e della regione;
  • operare concretamente nella prospettiva di uno sviluppo turistico sostenibile;
  • svolgere iniziative editoriali relative alle attività e agli scopi dell’Associazione;
  • facilitare la formazione culturale dei Soci anche mediante viaggi, visite, corsi e campi di studio;
  • favorire la costituzione o partecipare a federazioni di associazioni con fini anche soltanto parzialmente analoghi, nonché costituire consorzi e comitati con associazioni o affiliazioni o gemellaggi, conservando la propria autonomia;
  • operare allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale della regione e sulla necessità di conservarlo, tutelarlo e valorizzarlo;
  • organizzare momenti di incontro su scala regionale tramite convegni, conferenze, laboratori sia in presenza che a distanza mediante videoconferenze o trasmissioni televisive via web o satellitari;
  • sostenere ogni altra iniziativa volta a valorizzare le potenzialità di sviluppo economico, culturale, sociale e turistico del Molise;
  • mettere a disposizione di tutti le idee e le proposte messe in campo.
  • ogni azione atta a migliorare la conoscenza della cultura popolare, dell’innovazione sociale, dell’appartenenza territoriale e della multiculturalità presente nel territorio molisano;
  • incoraggiare la conoscenza del patrimonio paesaggistico e naturale della regione mediante opportune iniziative di educazione ambientale nelle scuole, attraverso la organizzazione di laboratori didattici per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e l’attivazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale per i docenti, nonché mediante attività di formazione ed educazione permanente nella società civile e di collaborazione con enti di ricerca e istituzioni universitarie;
Valorizzazione e promozione di
  • tutte le iniziative ad alto valore innovativo;
  • l’utilizzo delle risorse tecnologicamente più avanzate da applicare nel settore turistico e agricolo, nonché nelle connesse filiere artigianali, commerciali, professionali e di terziario avanzato;
  • ogni intervento a tutela del territorio molisano, caratterizzato dalla biodiversità, grazie alle sue risorse naturali, paesaggistiche e ambientali; ricco di valori storici, culturali, legati alle tradizioni, in particolare quella culinaria basata sui principi della dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell'umanità;
  • tutte le azioni per migliorare l’accesso al patrimonio culturale, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate;
  • la cucina regionale, con piatti tipici preparati dai prodotti della terra che si differenziano in base alle zone climatiche, passando dalla zona di alta montagna alle colline e alle pianure erbose fino alla zona costiera, producendo una ricchezza di ricette, tramandate di generazione in generazione all'interno delle singole famiglie, aggiungendo varietà di colori, odori e di sapori;
  • la qualità della vita nel Molise evidenziandone le qualità dell'aria, dell'acqua e delle infrastrutture termali e dei centri benessere;
  • il patrimonio bio-culturale e lo sviluppo territoriale locale con particolare riferimento a agricoltura e pastorizia;
  • i prodotti tipici molisani evidenziandone le qualità dell'olio, del vino, dei prodotti biologici e sostenere la salvaguardia delle unicità eno-gastronomiche, delle filiere agro-alimentari biologiche e sostenibili;
  • i parchi e le riserve naturali i percorsi naturalistici nel territorio, della transumanza e dei cammini nella natura;
  • i detentori e divulgatori di conoscenze dei settori: eno-gastronomico, agro-alimentarealimurgico-officinalearchitettonico-abitativo, artistico-artigianale, sostenere iniziative atte a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del Molise, comprese le candidature UNESCO, le buone pratiche, gli inventari partecipativi del patrimonio immateriale, gli ecomusei, le mappe e i musei di comunità;
  • iniziative di turismo scolastico in regione per gli alunni ivi residenti e per gruppi provenienti da altre regioni o dall’estero;
  • iniziative di turismo in regione, per appartenenti ad associazioni della terza età, residenti e per gruppi provenienti da altre regioni o dall’estero, ivi compresi i componenti di comunità molisane domiciliate all’estero o comunque al di fuori dei confini regionali, per sostenere iniziative di turismo di ritorno;
Promozione e organizzazione di corsi di formazione professionale
  • per operatori del turismo, anche collaborando con le Università e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) operanti nel campo dell’alta formazione turistica;
  • per progettisti europei;
  • a tecnologia avanzata per operatori del settore del turismo sostenibile green smart e dell'agricoltura;
  • per conduttori di droni (ex: in campo turistico, agricolo, ambientale, paesaggistico, archeologico, edilizio, ecc.);
Tutela e difesa del patrimonio materiale e immateriale
  • conservare i paesi ed i borghi nella loro realtà storica e identitaria;
  • incoraggiare il ripopolamento delle zone rurali e degli antichi borghi e sostenere ogni iniziativa tesa a contrastare lo spopolamento;
  • salvaguardare e valorizzare il diritto a fruire del patrimonio bio-culturale attraverso le piattaforme e i repositories digitali, l'intelligenza artificiale, i big data, la realtà aumentata;
  • stimolare l’applicazione delle leggi di tutela e promuovere l’intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale del territorio regionale assicurandone il corretto uso e l’adeguata fruizione, anche collaborando alle attività ed iniziative aventi gli stessi fini;
Inoltre l'Associazione potrà:
a) sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire immobili pubblici in disuso o confiscati alle mafie, impianti culturali, ricreativi e sportivi con annesse aree di verde pubblico;
b) collaborare per la realizzazione di progetti locali e lo svolgimento di iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative e assistenziali;
c) ideare, organizzare e realizzare iniziative ed eventi volti a promuovere la partecipazione dei cittadini e la promozione del territorio;
d) organizzare convegni, mostre, corsi, attività culturali nelle scuole e progetti educativi, anche producendo strumenti multimediali, o quant'altro sia utile per l'approfondimento o la divulgazione di tutti gli argomenti coerenti con le finalità dell'associazione;
e) promuovere e gestire la diffusione e la pubblicazione di libri, riviste e guide turistiche sia in formato cartaceo che digitale;
f) espletare attività di formazione dirette a persone di tutte le età, favorendo l’apprendimento permanente, il miglioramento delle soft skills (competenze trasversali) e lo scambio di conoscenze e di mestieri tra i soci;
g) organizzare occasionalmente manifestazioni finalizzate al finanziamento dell’associazione, come lotterie, mercatini, tombole, pesche o banchi di beneficenza e ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche;
h) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, purché complementari alle iniziative primarie della Associazione; in tal caso adeguandosi alle normative amministrative e fiscali vigenti;
i) ricevere donazioni o lasciati testamentari a condizione che i beni ricevuti e le loro rendite siano destinati al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto. I beni pervenuti a seguito di donazioni e di eredità devono essere intestati all’associazione;
l) accedere ai fondi europei diretti e indiretti, o ad altre forme di finanziamento, per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
m) Promuovere partenariati a livello nazionale e internazionale fra enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni anche attraverso programmi di scambio promossi dall’Unione Europea;
n) operare concretamente per la promozione dello sviluppo turistico locale evidenziando le attrattività, le peculiarità e le unicità del territorio;
o) attuare iniziative di raccordo con associazioni molisane nel mondo;
p) attuare iniziative di carattere culturale e religioso
q) gestire in comodato strutture assegnate da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
L’Associazione potrà in generale svolgere qualsiasi altra azione, che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali, atta a:
  • favorire il benessere e la crescita culturale degli individui ed al contempo la progettazione dei tempi di vita;
  • promuovere attività sociali, culturali, assistenziali, di prevenzione sanitaria, formative, turistiche, artistiche, ambientali, anche attraverso il recupero, il riutilizzo e la gestione degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo, comprese le aree sportive e aree verdi attrezzate, parchi e giardini, tutto questo anche coordinando in via permanente od occasionale la propria attività con quella di altre associazioni, enti, comitati;
  • promuovere la partecipazione alla vita della comunità locale, nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva e migliorare la qualità della vita dei propri soci in ogni modo, anche attraverso lo scambio tra vari sodalizi per arricchire l’aspetto culturale ed organizzativo delle esperienze associative nella logica della collaborazione e della condivisione;
  • promuovere iniziative di solidarietà contro l’esclusione sociale ed a favore di categorie svantaggiate;
  • sviluppare l'empowerment dei singoli, delle associazioni e della comunità di appartenenza, coinvolgendoli in iniziative mirate;
  • diffondere la cultura della comunicazione positiva e favorire lo sviluppo di reti di comunicazione;
  • costituire al suo interno una Banca del tempo, gestita tramite autonomo regolamento, che valorizzi il proprio capitale sociale, consentendo a tutti di dare il proprio apporto in ore, conoscenze, saperi tradizionali, idee, esperienze e talenti, con l’obiettivo sia di consolidare la rete di relazioni tra i soci, sia di dare un reale sostegno, anche economico e psicologico, alle persone in difficoltà.
Ulteriori Impegni dell’Associazione
  • L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto le integrano o supportano;
  • L’Associazione si impegna a diffondere gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici, attività editoriali, social network e pubblicazioni via web, per lo svolgimento delle suddette attività ed il raggiungimento dei propri scopi;
  • l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite, o di scambi realizzati attraverso la banca del tempo, ricorrendo in modo determinate e prevalente alle prestazioni volontarie, libere e gratuite dei propri associati, che debbono essere assicurati;
L'Associazione, inoltre, potrà avvalersi:
- per grandi manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali, di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita anche da persone non associate alla Associazione;
- in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
L’Associazione, infine, potrà esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
 
ART. 6
(Ammissione degli associati e numero minimo)
6.1. Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
6.2. Il numero dei soci è illimitato. L’Associazione per avviare la propria attività dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.
6.3. L’ammissione all’Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Consiglio Direttivo. 
6.4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea (oppure altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.
6.5. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e l’obbligo per il socio, pena la decadenza, di corrispondere la quota associativa annuale.
6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
7.1. Gli associati hanno il diritto di:
  1. accedere alle cariche associative;
  2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni;
  3. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  4. essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  5. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  6. prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto annuale, consultare i verbali;
  7. votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
  8. prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
  9. esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Consiglio Direttivo;
e il dovere di:
  1. rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  2. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  3. versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
  4. frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative
  5. mantenere un contegno decoroso e comportamenti cordiali, rispettosi e amichevoli all’interno dei locali dell’Associazione;
  6. mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti di Molise città ideale e non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività.
ART.8
(Tipologia dei soci)
I Soci si distinguono in: Fondatori, Sostenitori, Ordinari ed Onorari.
  1. I Soci Fondatori, Sostenitori ed Ordinari hanno voto deliberativo e diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione di tutti gli Organi previsti dallo Statuto.
  2. I Soci Onorari hanno voto consultivo e non possono ricoprire cariche sociali.
  3. Il titolo di Socio Onorario può essere conferito, dal Consiglio Direttivo o su proposta di almeno un terzo dei soci, a persone, Enti ed Istituzioni che abbiano contribuito concretamente allo sviluppo dell’Associazione.
ART. 9
(Perdita della qualifica di associato e dimissioni)
9.1. Esclusione
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è in prima istanza esaminata dal Consiglio Direttivo e trasmessa al Collegio dei probiviri che, in caso di ricorso dell’escluso all’esecuzione del provvedimento, lo sottopone all’Assemblea per la risoluzione definitiva. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
9.2. Dimissioni
I Soci possono dare le dimissioni dall'associazione secondo le modalità previste dal regolamento. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle. Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’organo stesso spetta al Presidente dell'associazione dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.
9.3.I soci cancellati per mancato pagamento della quota associativa annuale possono essere nuovamente iscritti a seguito del pagamento della stessa.
9.2. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10
(Gli organi sociali)
10.1. Sono organi dell’Associazione:
  1. l’Assemblea dei soci;
  2. Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
  3. Il Presidente;
  4. Il Tesoriere;
  5. Il Collegio dei Revisori dei conti;
  6. Il Collegio dei Probiviri.
10.2. Gratuità degli Incarichi
Le funzioni dei membri degli Organi statutari, che prestano attività volontaria, sono completamente gratuiti. Eventuali rimborsi spese (debitamente documentate e sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico) dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell’Associazione.
 
ART. 11
(Assemblea)
L'Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una gestione corretta e democratica dell'attività associativa, e delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione.
11.1. L’Assemblea è l’organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente nominato dal Consiglio Direttivo.
11.2. L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e ancora in forza.
11.3. L’Assemblea è convocata, per l’approvazione del bilancio d’esercizio, almeno una volta all’anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.
11.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare per posta elettronica all’indirizzo indicato dal socio, almeno una settimana prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
11.4. Tale comunicazione può avvenire anche a mezzo lettera, fax, o con altre modalità, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione o pubblicato sul portale dell’Associazione.
11.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
11.6. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente nominato dall’Assemblea e dal verbalizzante nominato dal Presidente e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti gli associati anche attraverso la pubblicazione sul portale dell’Associazione.
11.7. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
11.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
11.9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di deleghe (in base al numero degli associati iscritti nel libro dei soci: 1 delega se il numero degli associati va da 7 a 20; n. 2 deleghe, se il numero di associati va da 21 a 35; n. 3 deleghe, se il un numero degli associati va da 36 in su).
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
11.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

ART. 12
(Assemblea ordinaria)
12.1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
12.2. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  1. approva il bilancio di esercizio;
  2. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
  3. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  4. approva l’eventuale regolamento di gestione delle attività dell’associazione;
  5. approva il regolamento elettorale per l’elezione del Presidente, dei membri del Consiglio direttivo e dei componenti degli organi di controllo;
  6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
  7. delibera l’esclusione dei soci in seguito a provvedimenti del Collegio dei revisori;
  8. La seconda convocazione dell’Assemblea deve avere luogo almeno un giorno dopo la prima. L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa;
  9. le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci devono essere pubblicizzate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale e sul portale dell’associazione;
  10. le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti;
    l’Assemblea per il rinnovo degli Organi dell'associazione:
    - elegge il Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero dei membri;
    - può eleggere il Consiglio Elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
    - approva il regolamento dello svolgimento delle elezioni.
  11. Le elezioni si svolgono con modalità che favoriscono la partecipazione all’intero corpo sociale e nel rispetto del principio del voto singolo ex art. 2532 c.c. La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente eletto dall’Assemblea o, in sua assenza, dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza di questi dal secondo e così via.
  12. Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l’ordinaria amministrazione.
ART. 13
(Assemblea straordinaria)
l’Assemblea può essere convocata in via straordinaria in seguito a motivata richiesta di almeno un decimo della base sociale o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima mediante pubblicazione sul portale dell’associazione e avviso affisso nella bacheca della sede sociale ed eventuali unità staccate, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.
L’assemblea straordinaria è l’organo abilitato a deliberare:
  1. sulle modificazioni dello Statuto;
  2. sullo scioglimento dell’associazione;
  3. sulla trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  4. sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge dallo Statuto alla sua competenza.
L’assemblea straordinaria può deliberare:
  1. la modifica dello statuto dell’organizzazione e richiede la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  2. lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio e richiede il voto favorevole di almeno ¾ degli associati;
ART. 14
(Consiglio direttivo)
14.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione che governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
14.2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall’assemblea, per la durata di anni tre e sono rieleggibili anche per più mandati.
14.3. La nomina degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate, purché non siano ineleggibili o decaduti.
14.4. Il consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decade dall'incarico.
14.5. In caso di decadenza, di dimissioni o di cessazione dall'incarico per qualsiasi altra causa, subentra al consigliere cessato il primo dei non eletti.
14.6. Il Consiglio Direttivo è formato da:
  1. Presidente;
  2. Vice Presidente;
  3. Tesoriere;
  4. Da quattro al massimo di sei consiglieri.
14.7. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione delle seguenti figure, ove possibile presenti al suo interno
o tra i soci con competenze e attitudini provate.
  1. Referente Organizzativo;
  2. Referente per la comunicazione (interna e esterna), qualora questa non venga svolta direttamente dal Presidente;
  3. Referente relazioni esterne;
  4. Referente Portale web e social network;
  5. Referente per la progettazione e la partecipazione a bandi di finanziamento;
  6. Referente per i rapporti con i molisani nel mondo;
  7. Referente per la difesa dell’ambiente, del paesaggio e dei prodotti tipici molisani;
  8. Referente per la formazione professionale ed i rapporti con la scuola e l’università.
14.8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
14.9. Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato, congiuntamente agli altri membri degli Organi di amministrazione e di controllo e garanzia, dai membri dello stesso Consiglio.
14.10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
14.11. Il Consiglio Direttivo affida al Collegio dei Probiviri l’esclusione degli associati, salvo ratifica da parte dell’assemblea.
14.12. Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Comitato scientifico.
14.13. Nel caso in cui l’Associazione svolga attività diverse ai sensi dell’art. 6, CTS, il Consiglio Direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
14.14. Delibera sulla opportunità di avvalersi di consulenze esterne e di collaborazioni dietro corrispettivo, esterne o interne all’associazione.

ART. 15
(Presidente e Vice-Presidente)
15.1. ll Presidente dell’Associazione rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno;
15.2.  rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
15.3. è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti;
15.4. resta in carica 3 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti;
15.5. Il mandato di Presidente è rinnovabile solo per la seconda volta;
15.6. convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;
15.7. stipula gli atti inerenti all’attività del sodalizio e firma gli impegni finanziari dell'associazione unitamente al Tesoriere;
15.8. In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio, indice entro trenta giorni le elezioni. In qualità di Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalle elezioni di questi, che devono risultare da apposito verbale del Consiglio Direttivo;
15.9. nomina il Vice Presidente;
15.10. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 16
(Tesoriere)
  1. E’ nominato dal Presidente e scelto tra i membri eletti del Consiglio direttivo, salvo ratifica del Consiglio Direttivo;
  2. Condivide la firma sugli impegni finanziari dell'associazione unitamente al Presidente;
  3. Cura la tenuta dei registri contabili mobiliari e immobiliari e del libro dei soci;
  4. Verifica la disponibilità economica per l'esecuzione delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;
  5. Verifica la regolare riscossione delle rate sociali e gestisce la Cassa dell'associazione;
  6. Provvede al pagamento degli impegni finanziari assunti;
  7. Cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie;
  8. Propone le iniziative relative alla gestione economica e finanziaria dell'associazione;
  9. Cura i verbali di riunione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e la stesura dei bilanci consuntivo/preventivo/sociale dell'associazione;
  10. Raccoglie le iscrizioni e le riporta sul libro degli associati;
  11. Compila il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  12. Può essere supportato negli impegni di contabilità ordinaria, nella tenuta dei registri contabili, nella predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo, stesura dei verbali, raccolta delle iscrizioni, verifica delle riscossioni, eventuale compilazione del registro dei volontari, da società esterna o da libero professionista eventualmente remunerati, compatibilmente con le disponibilità economiche del sodalizio, previa delibera del Consiglio direttivo.
ART. 17
(Organi di controllo e garanzia)
  1. Collegio dei revisori dei conti.
  2. Collegio dei probiviri e di garanzia funzionale dell’associazione.
17.1. I membri degli organi di controllo e garanzia sono nominati nei casi previsti dall’art. 30 CTS e quelli stabiliti dallo Statuto dal Consiglio Direttivo ogni triennio ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci regolarmente iscritti.
17.2. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
17.3. L’appartenenza all’organo di controllo è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.

ART. 18
(Collegio dei Revisori dei conti)
18.1. Il Collegio dei revisori è nominato, nei casi previsti dall’art. 31 CTS, dal Consiglio Direttivo ogni triennio ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
18.2. Il C.d.R. deve essere composto in modo tale che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.
18.3. L’appartenenza al C.d.R. dei conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio direttivo.
18.4. Il C.d.R. elegge nel proprio seno il Presidente.
18.5. il C.d.R. provvede al controllo generale dell’amministrazione secondo le norme del Codice civile sui sindaci delle società commerciali.
18.6. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
18.7. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
18.8.I Revisori dei conti sono rieleggibili.

ART. 19
(Collegio dei probiviri e dei garanti)
19.1. Il Collegio dei Probiviri è nominato dal Consiglio Direttivo ogni triennio ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci regolarmente iscritti.
19.2. Il Collegio dei Probiviri deve essere composto in modo tale che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.
19.3. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.
19.4. Su richiesta del Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri si pronuncia su ogni questione deontologica, deliberando, ove occorra, la non accettazione di domande di ammissione, la censura o la sospensione o l’espulsione del Socio.
19.5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti.
19.6. L’appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica all’interno dell’Associazione.
19.7. I Probiviri sono rieleggibili.
19.8.  Il Collegio vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta gestione ed esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 
ART. 20
(Comitato scientifico)
Il Comitato Scientifico è composto da cinque a un numero massimo di trenta membri, scelti tra soggetti associati di alto profilo e competenza nei settori di attività della Associazione, o anche da membri esterni all’associazione. Il Comitato Scientifico deve essere concepito in modo tale che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.
  1. ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio Direttivo;
  2. è nominato dal Consiglio Direttivo;
  3. è presieduto dal Presidente dell’Associazione o da suo delegato;
  4. è convocato dal Presidente dell’associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso;
  5. sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l’attività della Associazione;
  6. esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo;
  7.  esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Associazione.
ART. 21
(Portale web e social network)
21.1. Il Portale ufficiale dell’Associazione è https://molisecittaideale.org/
21.2. Il Consiglio Direttivo nomina l’Amministratore e il Comitato di redazione del portale di cui il Presidente e il referente nominato sono membri di diritto.
21.3. Il Portale web e le pagine dei social network (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube, WhatsApp, etc.) sono strumenti con cui l'Associazione intende svolgere la sua azione di promozione delle iniziative messe in campo e tenere contatti con i soci. Le pagine sono di proprietà dell'Associazione ed è cura dell’Amministratore e di volontari operativi delegati, gestirne ed aggiornarne i contenuti, anche avvalendosi di collaborazioni di società esterne o di liberi professionisti eventualmente remunerati, compatibilmente con le disponibilità economiche del sodalizio, previa delibera del Consiglio Direttivo.
21.4. Il Consiglio Direttivo è responsabile di tutti gli strumenti mediatici utilizzati dall’Associazione (internet, forum di discussione, webinar, posta elettronica, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube, etc.), ne possiede le password di accesso, d’intesa con l’Amministratore di tali strumenti e può intervenire per moderare i contenuti e le discussioni.

ART. 22
(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)
22.1. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
22.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 23
(Risorse economiche)
23.1. L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:
  1. quote associative;
  2. contributi dei soci;
  3. erogazioni liberali;
  4. contributi pubblici e privati;
  5. donazioni e lasciti testamentari;
  6. rendite patrimoniali;
  7. attività di raccolta fondi;
  8. rimborsi da convenzioni;
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 24
(Bilancio)
24.1. L’anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del CTS e, nel caso si siano svolte, documenta il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore.
24.2. L’Associazione redige un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali ed è tenuta a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
24.3. Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
24.4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
24.5. In caso di progetti finanziati con le entrate del 5xmille, anche questi vanno pubblicati.

ART. 25
(Libri sociali)
25.1. L’Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:
  1. il libro degli associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli Organi di controllo e garanzia;
  5. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
25.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta al Consiglio direttivo. Le modalità mediante cui si garantisce l’accesso ai libri sociali sono precisate nel regolamento.

ART. 26
(Devoluzione del patrimonio)
26.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che abbiano le stesse finalità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall’art. 9 CTS.

ART.27
REGOLAMENTO
27.1. Per quanto non indicato dettagliatamente nel presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento che da esso deriva e di cui è parte integrante.
27.2. Anche il Regolamento e le eventuali proposte di integrazione o di modifica sono deliberate dal Consiglio Direttivo come indicato nell’Art.2 comma 2, art.12 comma d.

ART. 28
 (Disposizioni finali)
28.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.