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DIFFERENZA TRA ASSOCIAZIONISMO DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE

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APPROFONDIMENTO

LE NUOVE FORME DI PARTECIPAZIONE DAL BASSO:
DIFFERENZA TRA ASSOCIAZIONISMO DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE


MODULO 3

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni riconosciute centralmente alle Associazioni di promozione sociale riguardano:
· donazioni ed eredità: le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciati testamentari a condizione che i beni ricevuti e le loro rendite siano destinati al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto. I beni pervenuti a seguito di donazioni e di eredità vengono intestati alle associazioni. Stranamente, la legge non prevede che le associazioni di promozione sociale non riconosciute possano fare acquisti di beni mobili registrati e di beni immobili.
· partecipazione delle associazioni di promozione sociale alla composizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: l’Osservatorio nazionale delle associazioni designa cinque membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale. Le designazioni devono essere comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
· flessibilità dell’orario di lavoro: allo scopo di consentire un più facile espletamento delle attività istituzionali, anche se svolte in regime di convenzione, i lavoratori che fanno parte di associazioni iscritte nei registri nazionale o regionali e delle province autonome, hanno diritto ad usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
· esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti: le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
· erogazioni liberali: la legge sulle associazioni di promozione sociale fa distinzione sia tra soggetti sia sulla possibilità di detrarre o di dedurre le erogazioni liberali. Le persone fisiche, gli enti non commerciali residenti e non residenti e le società semplici possono detrarre dall’imposta lorda le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a quattro milioni di lire, fatte a favore delle associazioni di promozione sociale. Condizione per fruire della detrazione è che il versamento della erogazione e dei contributi vada eseguito tramite banca, ufficio postale, carte di debito o di credito, assegni bancari o circolari oppure attraverso altre modalità idonee a consentire efficaci controlli. Le imprese possono dedurre dal proprio reddito le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni di promozione sociale per un importo fino a tre milioni di lire o al due per cento del reddito di impresa dichiarato.
· accesso al credito agevolato e privilegi: alle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale e regionali, sono estese, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative sociali e i loro consorzi. Le suddette provvidenze vengono riconosciute a condizione che, nell’ambito delle convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione, le associazioni di promozione sociale abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per la cessione di beni, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore. Detti crediti si collocano, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti relativi al coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante ed i crediti dell’impresa artigiana e delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.
· messaggi di utilità sociale: l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo ha, tra le sue competenze, anche quelle dell’esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri. Ove l’esame risulti positivo, l’Osservatorio può determinare e presentare il messaggio alla Presidenza del Consiglio dei ministri la quale a sua volta, lo inoltra alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, perché venga trasmesso a titolo gratuito.
· diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi: al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto, fra gli altri organismi, anche alle associazioni di promozione sociale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento dei propri scopi. Viene considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
· tutela degli interessi sociali e collettivi: al fine di difendere interessi sociali e collettivi, le associazioni di promozione sociale sono legittimate a: - promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione; - intervenire nei giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione; - ricorrere, in sede di giurisdizione amministrativa, per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità generali perseguite dall’associazione; - intervenire nei procedimenti amministrativi qualora l’associazione riscontri che dal provvedimento possa derivare un pregiudizio alla sua attività.
· accesso al fondo sociale europeo: il Governo è tenuto a promuovere ogni iniziativa al fine di: - favorire, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’accesso delle associazioni di promozione sociale ai finanziamenti del fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - facilitare, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di convenzioni globali.
· strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche: nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza, le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e le amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono prevedere, a favore delle associazioni di promozione sociale, forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee da esse organizzate.
· somministrazione di alimenti e bevande: in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere alle associazioni di promozione sociale autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande. Le predette autorizzazioni sono limitate al periodo durante il quale si svolgono le manifestazioni indicate e ai locali o agli spazi nei quali esse sono tenute e possono essere rilasciate soltanto se l’addetto alla somministrazione sia iscritto nel registro degli esercenti commerciali.
· Attività turistiche e ricettive: le associazioni di promozione sociale possono esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Esse possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri soci. Come è stato scritto in precedenza, le associazioni sono tenute, per le attività turistiche e ricettive, a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente.
· Comodato su strutture: lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato alle associazioni di promozione sociale per lo svolgimento delle loro attività statutarie, beni mobili e immobili di loro proprietà, purché tali beni non siano utilizzati per i loro fini istituzionali.
· Concessioni e locazioni: l’amministrazione finanziaria può dare alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, in concessione o in locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili, anche temporaneamente, di utilizzazione per usi governativi.
· Assenza di rivalutazione: le associazioni di promozione sociale sono escluse dall’incremento del canone annuo per i beni patrimoniali di cui abbiano il godimento.
· Compatibilità: indipendentemente dalla destinazione urbanistica, la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni di uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968. Il suddetto decreto riguarda i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti.
· Finanziamento: per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per lo svolgimento di finalità istituzionali, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni previste per i privati e, in particolare, dell’accesso al credito agevolato.
· Tributi locali: gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria pertinenza a favore delle associazioni di promozione sociale.