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Come dare vita a un’associazione

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Innanzitutto il punto di partenza è che tale associazione sia costituita da un gruppo, quindi si opera in sinergia all’interno di un progetto comune condiviso, che è appunto lo scopo e la mission dell’associazione. Dunque si tratta di una realtà collettiva, variegata, ma comunque generalmente senza scopo di lucro. Infatti spesso con un’associazione si agisce nel campo del volontariato, a scopo benefico, nell’ambito del sociale; si tratta di associazioni che danno il contributo a vario livello per promuovere la cultura e l’interesse generale, incrementando anche l’aspetto ludico-ricreativo, partecipando all’organizzazione di attività e manifestazioni culturali, aiutando dal punto di vista operativo e quali partner dell’evento. Unendo le loro forze a quelle di altri per favorire la riuscita di manifestazioni importanti dal punto di vista culturale e sociale per il messaggio e l’esempio che veicolano. Operano tutto l’anno spesso e la prerogativa non è ricavare un utile o un vantaggio dalle attività che svolgono, quanto l’aspetto ‘umanitario’ delle stesse. Questo si vede anche dal connotato intrinseco che hanno di solidarietà, reciprocità, scambio e rispetto vicendevoli, di aiuto tra pari. Carattere democratico che si può notare dall’idea di gruppo che si va a fondare e su come viene creato, reggendosi sull’adesione volontaria, per la condivisione delle idee e degli obiettivi e non per ragioni economiche. Ci si arricchisce più umanamente che dal punto di vista remunerativo. Ma l’associazione è aperta e si rivolge a tutti: aderisce chi vuole e chi la pensa come il gruppo fondatore; non vi sono limiti, discriminazioni, esclusioni o vincoli particolari, anche l’adesione spesso è gratuita, oppure ci si tessera e si deve versare una piccola quota annuale, come contributo alle spese dell’associazione. Non ci sono differenze di sesso, età, estrazione sociale o di altro tipo. Ma si deve essere ben consapevoli del gruppo di cui si va a far parte.
 
Quindi gli elementi essenziali per cui tutto prenda avvio sono: la costituzione di un gruppo fondatore e la creazione (come per le srl e le start-up) di uno statuto e di un atto costituivo [1]. Sarà grazie ad essi che gli ‘esterni’ potranno prendere visione e decidere se aderire o meno allo scopo per cui l’associazione è nata. Ogni associazione sorge per promuovere una causa specifica, soprattutto a livello locale. Ovviamente la normativa di riferimento è quella che concerne gli enti non commerciali. Infatti le associazioni (in particolare quelle culturali) fanno parte della macro-categoria delle associazioni no profit generiche. E tale tipo di associazioni non hanno una normativa specifica ad hoc a loro dedicata, così come invece avviene per le onlus, le associazioni dilettantistiche sportive e quelle di promozione sociale, oppure per le organizzazioni di volontariato. Altra cosa che le differenzia da tutte le altre associazioni è che, a partire dal 2016, possono ricevere il 2X1000 dell’Irpef, se rientrano nella lista stilata dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (Mibact) [2].
 
Gli organi costitutivi di un’associazione
Come una srl ha i suoi soci azionisti, con le proprie quote, che agiscono e sono responsabili in misura direttamente proporzionale, così un’associazione ha i suoi organi operativi, con le rispettive cariche che agiscono in nome di esse (in maniera simile a un partito politico). Tra i principali organi costitutivi di un’associazione vi sono le seguenti figure: il presidente, il consiglio direttivo, il collegio dei revisori e l’assemblea dei soci. Ovviamente ognuno assume dei ruoli che vengono assegnati e stabiliti a priori sin dall’inizio, così come la durata della carica stessa. Di comune accordo vengono decise le modalità con cui eleggere tali figure e anche i requisiti per un’eventuale loro destituzione. A questo punto si procede alle elezioni. Come per le srl e le start-up, ci sono moduli standard da compilare, che tuttavia possono subire variazioni in relazione alle modifiche che si vogliono apportare a seconda delle attività che svolge l’associazione.
 
Una volta creata formalmente l’associazione, occorre darle valenza giuridica con la registrazione che avverrà presso l’Agenzia delle entrate (così come per una testata giornalistica al tribunale e per una srl alla Camera di commercio). Si procederà all’autenticazione di tutta la documentazione, a partire dall’atto costitutivo appunto, ma – come si noterà – senza bisogno di ricorrere ad un notaio. Per la registrazione vi sono dei costi fissi da sostenere, tra cui quello dell’imposta di bollo. Come per qualsiasi società, è possibile aprire una partita iva per l’associazione [3]. Non solo, ma – come per ogni altra srl o start-up – è possibile ottenere delle quote derivanti dalla suddivisione di eventuali utili provenienti da sponsor pubblicitari. Come? Aprendo un conto corrente su cui verranno versati tali ‘ricavi’. Se i soci fondatori devono essere almeno tre, per poter ricoprire le cariche ‘minime’, un’associazione può avere anche un tesoriere (addetto alla contabilità, per così dire, al rilascio di ritenute d’acconto e quant’altro).
 
L’associazione potrà cominciare ad operare subito dopo la registrazione, a seguito della quale si otterrà anche un codice fiscale (oppure, come visto, si può optare per la partita iva; ma questo vale anche in ambito lavorativo per i professionisti, ad esempio per i giornalisti). Ovviamente anche per le associazioni, come per le srl e le start-up, ci sono degli sgravi fiscali cui si ha diritto e di cui godono tutte le società no profit.
 
Come operano i vari organi dell’associazione
Lo statuto già dà delle dritte organizzative di un’associazione. Infatti in esso occorre indicare: lo scopo, l’organizzazione dell’associazione con le varie cariche e i relativi ‘rappresentanti’, tra cui i massimi esponenti ne sono il presidente o l’amministratore (che vanno esplicitati). Viene anche reso noto il fondo comune, cioè un po’ il capitale sociale di una società; ma anche l’eguaglianza e la variabilità dei soci. Tuttavia, vediamo ora anche come operano i singoli organi costitutivi dell’associazione. Il presidente viene nominato ed eletto dall’assemblea dei soci. Come per le srl, deve essere approvato ogni anno il bilancio finale; in un’associazione tale compito spetta sempre all’assemblea dei soci, che nomina, sceglie ed elegge anche i membri del consiglio direttivo; quest’ultimo gestisce tutta l’organizzazione delle attività dell’associazione, stilando un prospetto da proporre per l’approvazione definitiva e fissandole periodicamente così che vengano calendarizzate in concreto. A capo del consiglio direttivo ovviamente è il presidente, che dà piena attuazione alle scelte deliberate. Tra le varie attività vi possono essere convegni, corsi, incontri di vario genere. Queste possono essere organizzate facilmente senza bisogno di partita iva e gli eventuali introiti non sono soggetti a tassazione. Tuttavia devono rimanere come ‘riserva’ a disposizione dell’associazione, come un utile da adoperare per coprire eventuali spese future per altre attività e non da ripatire e spartirsi come guadagno e ricavo tra i ‘soci’. Le attività devono rigorosamente essere organizzate non in forma di impresa, ma dai soci e per i soci stessi. A questi ultimi l’associazione, per finanziare le attività, può chiedere dei contributi che sono definiti finanziamenti istituzionali, per distinguerli da quelli commerciali. Tali entrate possono essere riscosse dall’associazione rilasciando una ricevuta non fiscale, su cui è inserito il codice fiscale dell’associazione e su di esse non è prevista alcuna imposta o tassazione di alcun genere.
 
A tale proposito sono ritenute attività non commerciali, e quindi non soggette a tassazione: le quote dei soci, altre donazioni ricevute dall’associazione, gli incassi di raccolte fondi saltuarie e occasionali effettuate in circostanze particolari  (come feste, anniversari o ricorrenze); ma anche tutti gli introiti da finanziamenti di pubbliche amministrazioni, a seguito di convenzioni ad hoc stipulate a fini sociali e conformi alla mission dell’associazione, così come da tutte le attività organizzate per tali scopi. Su tali attività a pagamento per i soci, infatti, non vi è imposta né l’Iva né altra tassa [4]. Ovviamente, in caso l’associazione svolgesse attività commerciali, esse sarebbero soggette a tassazione: la forma giuridica di associazione, infatti, non garantisce l’accesso automatico agli sgravi fiscali. Inoltre è fondamentale che i ricavi ottenuti da tali attività commerciali non siano superiori a quelli conseguiti a seguito di attività istituzionale (altrimenti, in tal caso, l’associazione verrebbe a decadere come tale per diventare in toto un’impresa standard e soggetta alla relativa tassazione). Per tutte queste ragioni è importante che vi sia la supervisione e la guida di un commercialista.
 
 
 
Le funzioni di ciascun organo e come sono formati
Iniziamo a vedere come agiscono e come sono costituiti i vari organi. Partiamo dal consiglio direttivo: è l’organo ‘esecutivo’ vero e proprio nella gestione dell’attività dell’associazione e, in particolare, si interessa dell’aspetto economico-finanziario della stessa (con attenzione al conto corrente dell’associazione). È formato da un minimo di tre (ossia presidente, vicepresidente e segretario, che verbalizza tutto durante le riunioni), fino a un massimo di undici membri e può essere previsto il cosiddetto amministratore unico. È il consiglio direttivo che decide se accogliere nuovi soci e che attua sanzioni disciplinari in caso di comportamento non conforme alle regole interne all’associazione, che è lui stesso a dettare; è sempre il consiglio direttivo che stila il rendiconto contabile annuale, con annessa relazione di riferimento, oltre che il bilancio; oltre ad approvare il programma definitivo di attività annuali, è il consiglio direttivo che poi tiene i rapporti con altri enti o banche per trovare finanziamenti e sponsorizzazioni. Sarà, infine, sempre il consiglio direttivo a firmare i contratti con i dipendenti assunti. Il consiglio direttivo è in possesso di tutta la documentazione dell’associazione, compresi i verbali delle riunioni; è previsto che i membri del consiglio si incontrino almeno una volta al mese (o anche un paio). Per ogni riunione ci sarà il relativo verbale che, come per la convocazione della riunione, deve rispettare i dettami dello statuto. Il verbale deve contenere il programma di tutti i punti all’ordine del giorno, l’elenco dei presenti e le loro relative firme, una breve relazione in cui sia fatto il sunto di tutto quanto ci si è detti e si è convenuto, con tanto di esito delle votazioni in caso di elezioni o altre circostanze.
A sua volta il Consiglio direttivo convoca (con circa due settimane d’anticipo, circa 15 giorni prima) anche la cosiddetta Assemblea dei soci, cui aderiscono tutti i soci membri e che si riunisce almeno una volta all’anno. Nella convocazione, il Consiglio fornisce informazioni circa la data, il luogo, l’orario e l’ordine del giorno della riunione dell’Assemblea dei soci. Il suo non è un ruolo marginale; infatti è l’Assemblea che elegge il Consiglio direttivo, approva il programma delle iniziative e il rendiconto contabile annuale e relativa relazione finale, tanto che può decidere come destinare le risorse disponibili. Tutte le decisioni, ovviamente, devono essere approvate a maggioranza dei voti; mentre, per quanto riguarda la presenza dei soci, se nella prima convocazione deve essere presente la maggioranza di loro, nella seconda convocazione no. Il suo ruolo è fondamentale anche perché è decisivo in situazioni centrali: sia se si voglia o vi sia necessità di cambiare lo statuto (che deve avvenire a maggioranza con almeno i tre quarti dei soci presenti), sia se venga sciolta l’associazione (su volontà di almeno i tre quarti degli associati) e quindi si debba individuare il soggetto addetto alla liquidazione della stessa.
Tuttavia è il Consiglio direttivo l’organo decisionale assoluto di un’associazione; anche il Presidente (che ne fa parte) non può prendere decisioni autonomamente e individualmente, ma solo collettivamente, e devono essere approvate congiuntamente (laddove non unanimemente), ma mai singolarmente; infatti egli firma i contratti, ma a nome dell’associazione, che rappresenta, di cui fa le veci ed è l’esponente (a meno che non deleghi, volontariamente, terzi). Ciononostante il Presidente ne resta il rappresentante legale, anche da un punto di vista giuridico, laddove sorgano contenziosi, o civile se vi siano cause civili e non penali. Ciò vuol dire che è responsabile in prima persona di ciò che accade all’associazione; se essa ha dei debiti e non si riesce ad estinguerli, il presidente (e il Consiglio direttivo con lui) dovranno provvedere personalmente, poiché i creditori sono autorizzati a rifarsi su tutto quanto possiede. Infatti il presidente e il consiglio direttivo solitamente rimangono in carica per lo stesso periodo.
 
 
I vari tipi di associazioni
Ovviamente, al momento della creazione di un’associazione, non occorre solamente decidere le cariche e i tre soci fondatori; ma anche, soprattutto, il nome – che rispecchi un po’ lo scopo della stessa – e quindi la tipologia di associazione che si vuole costituire.
Tra i vari tipi di associazioni più comuni abbiamo: le associazioni dilettantistiche sportive (ASD); le associazioni di promozione sociale (Aps), tra cui vi rientrano anche le scuole di musica; le onlus; le organizzazioni di volontariato (Odv); le organizzazioni non governative (Ong); le associazioni con personalità giuridica; infine le associazioni culturali no profit generiche. In quest’ultima categoria rientrano: le associazioni ricreative, le bande, i cori, i gruppi teatrali, le scuole di danza o anche quelle di yoga (che non vogliano far parte delle Asd). La scelta non sarà da poco, poiché le asd – ad esempio – dovranno affiliarsi alla Federazione nazionale relativa, cui faranno riferimento anche per la stesura dello statuto, che deve omologarsi alle regole della federazione nazionale. Non solo, ma anche il luogo dove fondare l’associazione conta, poiché bisogna considerare il contesto e il territorio su cui si andrà ad installare e ad operare, se siano adatti o meno. Così come per la scelta della sede legale vale lo stesso; generalmente si opta per il domicilio del presidente o di un socio (ma anche la sede operativa). Questo impatta minimamente anche sui costi per costituirla (che vanno dai 300 ai 3000 euro); per coprire queste spese è possibile che, il più delle volte, sia un socio a fare un prestito all’Associazione, che poi gli verrà restituito man mano. Ed a proposito di cifre, non bisogna dimenticare quella delle quote annuale che i soci dovranno versare e che dovrà essere fissata sin dall’inizio; e deve essere esplicitato nello statuto e nell’atto costitutivo, che vanno fatti redigere da un professionista del no profit, specialista del campo. A questo, farà seguito la registrazione della associazione con la richiesta del codice fiscale e della partita iva, unitamente all’invio del modello Eas (entro due mesi dalla data di costituzione), ovvero quello per gli Enti Associativi. Infine, ricordiamo, che occorrerà registrarsi presso il Registro comunale, provinciale, regionale o nazionale di riferimento a seconda di dove l’associazione ha fissata la sede.
note
[1] Lo statuto deve contenere i requisiti previsti dal codice civile e dalla legge fiscale (Tuir o Tasso Unico delle Imposte sui Redditi).
[2] Secondo quanto fissato dall’articolo 1 (comma 1, lettera a) del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2016, che prevede che si possano erogare finanziamenti a favore delle associazioni purché – recita -: “abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali”.
[3] Grazie al Regime fiscale agevolato della legge 398/1991, l’associazione può svolgere anche attività commerciale, aprendo una partita iva, nel rispetto dei requisiti previsti da tale normativa. M agevolazioni fiscali sono previste anche dall’articolo 148 del Tuir.
[4] Generalmente ciò vale per le seguenti associazioni: quelle politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive, di promozione sociale e formazione extra-scolatica. Però i requisiti fondamentali, per usufruire di tale agevolazione del Tuir, sono un paio: che tali attività siano svolte per i soci e non per terzi, altrimenti sarebbero attività definite commerciali; e che l’ambito dell’attività concerna quello di azione dell’associazione (rimanendo nello stesso settore) da statuto. Sono sempre considerate attività commerciali: se si offrono pasti, il trasporto, vitto e alloggio anche presso alberghi, se si organizzano viaggi o esposizioni a scopo commerciale, così come se si producono, sponsorizzano e pubblicizzano o distribuiscono prodotti a fini commerciali. In sintesi, tutte quelle che non rientrano nel campo d’azione dell’associazione, che sono svolte per terzi e non per i soci.