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Politiche per i migranti e rapporti con i molisani nel mondo (Legge regionale)

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2015, n.12

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità
 
Titolo Interventi per la promozione dei rapporti con i molisani nel mondo
Oggetto Rapporti con i molisani nel mondo - Interventi - Disciplina
Bollettino BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n. 21del 01 luglio 2015
Catalogazione 24.Politiche per i migranti e rapporti con i molisani nel mondo
 
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Principi generali e finalità)

1. La Regione Molise riconosce nei molisani nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale e una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano e di sostenere la proiezione internazionale del Molise.
2. A tal fine la Regione, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dalla Costituzione, in attuazione del proprio Statuto e nel rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria:
a) definisce le proprie azioni a sostegno dei molisani nel mondo attraverso programmi di interventi idonei a favorire il consolidamento e lo sviluppo delle reciproche relazioni;
b) promuove lo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici con i molisani residenti all'estero o in altre regioni, favorendone la partecipazione alle iniziative delle comunità di origine e della Regione;
c) riconosce e sostiene le funzioni e le attività svolte dalle Associazioni di molisani e dalle Federazioni da esse costituite, con sede all'estero o nel territorio nazionale e regionale, al fine di sviluppare i rapporti con le comunità molisane nel mondo, assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità molisana, promuovere e rinsaldare i legami con la propria terra di origine;
d) rileva i fenomeni di nuova mobilità, di lavoro e di studio che si svolgono nelle società molisane, interviene a sostegno di coloro che ne sono protagonisti e realizza reti di controllo per sviluppare i rapporti a distanza direttamente e tramite istituti specializzati.
3. Per l'attuazione della presente legge, la Regione collabora con le istituzioni della Repubblica, gli enti pubblici, gli organismi rappresentativi degli italiani all'estero e le organizzazioni associative la cui attività sia finalizzata alla cooperazione internazionale, allo sviluppo dell'economia regionale ed alla valorizzazione del fenomeno migratorio inteso come risorsa.

Art. 2
(Destinatari)

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge:
a) i cittadini di origine molisana residenti all'estero;
b) i protagonisti delle nuove mobilità di lavoro e di studio;
c) le associazioni di molisani e le loro federazioni iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 17;
d) gli enti locali della regione e le associazioni che abbiano una sede operativa nel territorio regionale o nazionale e attuino iniziative a favore dei molisani nel mondo.
2. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni o di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

Art. 3
(Iniziative ed interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione:
a) promuove iniziative dirette a mantenere e rinsaldare nei molisani nel mondo il legame e i rapporti con la propria terra d'origine e sostiene, fra le comunità molisane nel mondo e tra le nuove generazioni, il valore dell'identità molisana;
b) attiva programmi e progetti finalizzati a rafforzare l'identità linguistico-culturale dei molisani nel mondo e dei loro discendenti;
c) promuove azioni per sostenere e incentivare il rapporto tra la Regione e la nuova generazione di emigranti nel mondo, anche fornendo servizi in collaborazione con la rete diplomatica italiana all'estero;
d) interviene a fornire assistenza ai molisani nel mondo nel caso si verifichino all'estero particolari eventi socio-politici;
e) attua interventi finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale, culturale e produttivo nel territorio regionale;
f) promuove, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, iniziative di carattere socio-assistenziale per le famiglie di molisani all'estero in condizioni di indigenza, certificate dai servizi sociali dei rispettivi paesi di residenza e attestate dai locali uffici di rappresentanza governativa italiana;
g) sostiene le esperienze di mobilità di lavoro e di studio e promuove la formazione di reti di contatto;
h) prevede riconoscimenti a favore di coloro che si sono distinti nell'ambito lavorativo, culturale, artistico, sociale, politico e sportivo, onorando l'immagine del Molise nel mondo.

CAPO II
INTERVENTI A FAVORE DEI MOLISANI NEL MONDO

Art. 4
(Attività di ricerca e analisi dell'emigrazione molisana e della migrazione di ritorno)

1. La Regione favorisce l'attività di ricerca e di studio sul fenomeno migratorio e sull'evoluzione delle comunità molisane all'estero, anche in collaborazione con enti locali, associazioni ed istituzioni competenti. In particolare realizza:
a) attività di censimento, di ricerca e di studio relative al fenomeno migratorio, all'associazionismo di molisani all'estero, alla sua evoluzione nel tempo e alle nuove mobilità giovanili;
b) indagine conoscitiva sul fenomeno dei rimpatri in Molise in collaborazione con i comuni molisani.

Art. 5
(Informazione e comunicazione)

1. La Regione promuove interventi finalizzati:
a) alla informazione ed alla comunicazione sulla realtà economica, sociale, ambientale, storica e culturale del Molise, sulla legislazione regionale e nazionale concernente i molisani nel mondo, anche attraverso l'organizzazione o la partecipazione a eventi sociali, culturali, turistici e commerciali in Italia e all'estero (mostre, fiere, workshop);
b) alla diffusione fra le comunità dei molisani nel mondo di pubblicazioni, filmati, materiale audiovisivo e informativo utili allo sviluppo dei rapporti sociali, culturali, turistici ed economici con la terra d'origine;
c) allo sviluppo di una rete di comunicazione multimediale con cittadini di origine molisana presenti nelle diverse aree geografiche;
d) alla promozione dell'attività di informazione e comunicazione da parte delle comunità molisane nel mondo.

Art. 6
(Sostegno e diffusione della cultura di origine)

1. La Regione, in un quadro di confronto e di relazione tra diverse culture, attua nel territorio regionale, nazionale ed estero iniziative finalizzate a promuovere e sviluppare il patrimonio linguistico, culturale, artistico, sportivo e ambientale, valorizzando altresì le tradizioni popolari, folkloristiche, dialettali ed enogastronomiche.
2. Al fine di rafforzare il rapporto con la cultura di origine la Regione organizza incontri, convegni, seminari e mostre riferiti alle finalità di cui alla presente legge.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzate direttamente o con il concorso di altre amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali ed associazioni regionali, nazionali o estere.

Art. 7
(Interventi finalizzati a rafforzare nei giovani il valore dell'identità e dell'interculturalità molisana)

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi finalizzati a rafforzare nei giovani, figli di molisani residenti all'estero, il valore dell'identità della terra di origine attraverso l'insegnamento della lingua italiana, la conoscenza del territorio regionale e nazionale, la formazione culturale e professionale, l'interscambio di soggiorni ed esperienze culturali, turistici, sportivi e di studio.
2. La Regione favorisce la mobilità dei giovani molisani all'estero finalizzata al miglioramento della propria formazione didattica e professionale attraverso le associazioni e federazioni di molisani e le aziende presenti all'estero o in Italia.

Art. 8
(Turismo sociale, soggiorni e scambi)

1. La Regione promuove iniziative e campagne pubblicitarie e promozionali dell'immagine, del territorio, della cultura, dell'artigianato e del commercio del Molise in ambito nazionale ed estero attraverso manifestazioni turistiche utili all'incremento del movimento turistico verso la regione, direttamente o con il concorso degli enti e delle associazioni di categoria interessati.
2. A tal fine organizza soggiorni, visite guidate, itinerari culturali, turistici e religiosi, percorsi enogastronomici e ambientali per gruppi provenienti dall'estero o da altre regioni italiane che intendono visitare il Molise e l'Italia.
3. La Regione promuove, in collaborazione con istituzioni e aziende, lo sviluppo di scambi commerciali tra le imprese molisane e quelle nazionali ed estere attraverso la rete di contatti di associazioni e aziende dei territori dove è concentrata la popolazione molisana.

Art. 9
(Interventi a favore degli emigrati che rientrano in regione)

1. La Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari, attua a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i seguenti interventi socio-assistenziali e culturali:
a) corsi di orientamento per l'inserimento scolastico e per la formazione linguistica dei giovani anche mediante la concessione di assegni di studio;
b) corsi di formazione professionale e di inserimento lavorativo regionali;
c) supporto alla imprenditorialità.
2. A tal fine la Regione emana direttive ai Comuni affinché provvedano alla ricezione e alla istruttoria delle richieste da parte degli aventi diritto che saranno finanziate dalla Regione annualmente in base alle risorse disponibili.
 
Art. 10
(Programma degli interventi)

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale degli interventi a favore dei molisani nel mondo.
2. Il Piano triennale individua:
a) le finalità e gli obiettivi da perseguire;
b) la tipologia e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione;
c) la tipologia e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi in concorso con altre istituzioni o in collaborazione con le associazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società e associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;
d) i criteri di ripartizione delle risorse previste nel bilancio regionale.
3. Il Piano triennale è approvato dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto deliberativo della Giunta regionale. Trascorso tale termine, il Piano si intende approvato.
4. In attuazione di quanto previsto nel Piano triennale la Giunta adotta il Piano operativo annuale con il quale stabilisce la tipologia di interventi e la ripartizione della dotazione finanziaria prevista nel bilancio annuale.
5. Il Piano operativo annuale è approvato dalla Giunta, previa acquisizione del parere non vincolante della competente commissione consiliare, da rilasciare entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto deliberativo.
6. Possono essere assunte dalla Giunta regionale singole iniziative non programmate qualora ricorrano circostanze non prevedibili in sede di redazione del Piano, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 11
(Interventi dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume iniziative e azioni in attuazione delle finalità della presente legge, ed in particolare:
a) attività sul sistema dell'internazionalizzazione e dei gemellaggi anche attraverso interscambi con le organizzazioni dei molisani nel mondo e le rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero;
b) attività internazionali a supporto del ruolo delle assemblee elettive;
c) attività di accoglienza delle rappresentanze estere e di cerimoniale, nonché attività relative alla organizzazione di visite istituzionali per gli ambiti di propria competenza;
d) promozione ed attuazione di programmi, progetti ed ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
2. Per la realizzazione dei suddetti interventi, è riservato annualmente al Consiglio regionale il 30 per cento dello stanziamento complessivo, che viene gestito dall'Ufficio di presidenza.

CAPO III
ORGANISMI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 12
(Consiglio dei molisani nel mondo)

1. È istituito il Consiglio dei "Molisani nel mondo", di seguito denominato "Consiglio".
2. Il Consiglio è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato ai rapporti con i molisani nel mondo, che lo presiede;
b) dal Presidente del Consiglio regionale o suo delegato;
c) da ventitre rappresentanti di origine molisana delle associazioni e delle federazioni iscritte nel registro regionale, di ogni continente e così ripartiti:
1) n. 9 per l'America del sud, di cui 4 giovani;
2) n. 6 per l'America del nord, di cui 2 giovani;
3) n. 4 per l'Australia, di cui 2 giovani;
4) n. 4 per l'Europa, di cui 2 giovani;

il direttore del Servizio regionale competente provvede a richiedere a ciascuna federazione ed associazione di designare tre candidati tra cui un giovane fino a 35 anni. La scelta dei ventitre rappresentanti è effettuata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore delegato, sentito il competente Servizio;

d) da un rappresentante dell'Università degli Studi del Molise;
e) dal Presidente dell'ANCI;
f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali e uno degli enti di patronato locali;
g) dal direttore del Servizio regionale competente ai rapporti con i molisani nel mondo;
h) da 2 rappresentanti di origine molisana delle associazioni presenti nel territorio nazionale, iscritte nel registro regionale, individuati dal Presidente della Giunta regionale.
3. Sono invitati permanenti del Consiglio:
a) un rappresentante di UNIONCAMERE;
b) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale;
c) il Sindaco del comune di Campobasso;
d) il Sindaco del comune di Isernia.
4. Il presidente del Consiglio dei "Molisani nel mondo" può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, direttori di servizio regionali esperti nelle problematiche del settore, presidenti di consulte regionali o rappresentanti di altre Regioni, rappresentanti di enti o associazioni interessati, rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero (C.G.I.E.).
5. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica fino al trentesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo Consiglio regionale ed entro tale termine deve essere ricostituito, salvo diverse disposizioni di durata contenute nel decreto di nomina.
6. Il Consiglio, nella prima riunione, elegge un vicepresidente e il Comitato esecutivo del Consiglio.
7. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal responsabile dell'Ufficio regionale competente.
8. Il Consiglio adotta validamente le proprie deliberazioni:
a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;
b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
9. Il Consiglio si riunisce di norma una volta all'anno.
10. La partecipazione alla composizione del Consiglio è onorifica. La Giunta regionale provvede alle spese per l'attività del Consiglio, nonché alle spese di viaggio e di ospitalità per i consiglieri rappresentanti delle federazioni e associazioni provenienti dall'estero o dall'Italia e per gli ospiti provenienti da fuori il Molise.
11. La Giunta regionale predispone direttive per l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo.
Art. 13
(Funzioni del Consiglio dei molisani nel mondo)

1. Il Consiglio dei molisani nel mondo è organo consultivo e strumento di iniziativa per la Giunta in materia di emigrazione e svolge le seguenti funzioni:
a) promuove studi ed iniziative inerenti al fenomeno dell'emigrazione ed alle condizioni di integrazione delle comunità molisane nel mondo;
b) formula, di propria iniziativa o su richiesta dell'Assessore o del responsabile del Servizio regionale, proposte in ordine ad iniziative culturali, promozionali, professionali e divulgative a favore dei corregionali all'estero;
c) esprime proposte in ordine alle leggi regionali che dispongono in materia di emigrazione e al Piano triennale degli interventi;
d) formula proposte e pareri espressamente richiesti dalla Giunta regionale;
e) delibera il regolamento sul funzionamento interno.
Art. 14
(Composizione e funzioni del Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, o Vice Presidente, del Consiglio dei molisani nel mondo, da quattro membri eletti dal Consiglio, tra cui due giovani, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio regiona,  e dal responsabile del Servizio regionale competente.

2. Il Comitato esecutivo:
a) può richiedere la convocazione straordinaria delle riunioni del Consiglio, indicando l'ordine del giorno;
b) collabora con il Presidente per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione;
c) esprime il parere in ordine alle leggi regionali che dispongono in materia di emigrazione e al Programma triennale degli interventi;
d) redige, al termine di ciascun anno, una documentata relazione sull'attività svolta;
e) può esprimere, in via di urgenza, pareri richiesti al Consiglio, salvo riferirne allo stesso nella sua prima seduta utile.

3. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consiglio dei molisani nel mondo.

4. Il Comitato si riunisce una o due volte l'anno su convocazione del Presidente del Consiglio dei molisani nel mondo.

Art. 15
(Visite istituzionali e Conferenza)

1. La Regione intende favorire il contatto diretto degli organi del governo regionale con i numerosi molisani all'estero al fine di programmare interventi e progetti comuni atti a rinsaldare il legame con la propria terra di origine.

2. A tal fine, la Giunta regionale, su proposta del Presidente del Consiglio dei molisani nel mondo, dell'Assessore competente o del Comitato esecutivo del Consiglio, indice la Conferenza regionale dei "Molisani nel mondo" nel territorio regionale o all'estero, e visite istituzionali nelle aree dove la presenza degli emigrati è numerosa.
3. La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità organizzative della Conferenza e delle visite istituzionali di propria competenza, comprese quelle concernenti i rimborsi per le spese di partecipazione dei delegati e degli eventuali invitati.
Art. 16
(Riconoscimenti a cittadini di origine molisana)

1. E' istituita la Giornata dell'emigrazione molisana nel mondo, per il 6 dicembre di ogni anno, in memoria di Padre Giuseppe Tedeschi.
2. A tal fine, la Presidenza del Consiglio regionale del Molise, d'intesa con l'Assessore regionale competente, promuove l'organizzazione di cerimonie commemorative ufficiali e momenti di approfondimento, anche in collaborazione con gli enti locali e le scuole della regione, per ricordare il fenomeno dell'emigrazione molisana nei suoi vari aspetti, per celebrare i molisani emigrati e per mantenere saldi e vivi i rapporti fra le comunità di origine molisana esistenti fuori dei confini regionali e la terra e le tradizioni d'origine.
3. In occasione della Giornata dell'emigrazione molisana nel mondo la Presidenza del Consiglio regionale del Molise, d'intesa con l'Assessore regionale competente, conferisce l'onorificenza di "Ambasciatore del Molise nel mondo" a quelle persone di origine molisana che, per meriti accademici, culturali, politici, sociali, professionali, si siano positivamente distinte nei paesi stranieri, o nelle regioni italiane diverse dal Molise, in cui sono emigrate in passato o dove attualmente vivono stabilmente. Le indicazioni delle persone proposte per il conferimento sono effettuate dai consiglieri regionali.
4. I consiglieri regionali della Regione Molise indicano i nominativi da proporre per l'onorificenza. Tra tutti i nominativi proposti vengono designati, con le modalità di cui al comma 5, due emigrati in paesi esteri, un emigrato in paesi dell'Unione europea ed un emigrato in altre regioni italiane.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per il conferimento dell'onorificenza.
 
1. E’ istituita la Giornata dell’Emigrazione Molisana nel Mondo il  6 dicembre in ricordo della tragedia delle miniere di Monongah – West Virginia 6 dicembre 1907 - e intitolata alla memoria di Padre Giuseppe Tedeschi. 
2. La Giunta regionale, su proposta del Presidente del Consiglio, del Comitato Esecutivo o dell'Assessore conferisce ogni anno in tale occasione il premio “Grande Molise” ai cittadini di origine molisana che si sono distinti nell’ambito lavorativo, culturale, artistico, sociale, politico e sportivo, onorando l'immagine del Molise nel mondo.
3. La Giunta definisce, con proprio atto, i criteri e le modalità per il conferimento del premio.
 
Art. 17
(Associazionismo)

1. La Regione riconosce e valorizza le funzioni e le attività di carattere sociale, culturale ed economico svolte dalle associazioni, e dalle federazioni da esse costituite, con sede all'estero, nel territorio nazionale e regionale, che operano da almeno un anno con carattere di continuità e senza fine di lucro a favore dei molisani all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso l'Ufficio competente ai rapporti con i molisani nel mondo, il Registro regionale delle associazioni e federazioni di molisani.
3. Al registro sono iscritte:
a) le associazioni, e le loro federazioni, di molisani operanti all'estero;
b) le associazioni, e le loro federazioni, che operano in Molise o nel territorio nazionale per i cittadini emigrati e le loro famiglie.
4. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, i requisiti per il riconoscimento, le modalità per l'iscrizione al Registro e la rappresentatività delle associazioni e delle federazioni.
5. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge l'Ufficio competente ai rapporti con i molisani nel mondo procede ad un censimento delle associazioni già iscritte nel Registro regionale delle associazioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31, al fine di verificare l'esistenza e l'operatività delle stesse, procedendo alla cancellazione di quelle non più operative da oltre dodici mesi.
 
Art. 18
(Contributi)

1. La Regione concede contributi economici alle associazioni e federazioni iscritte nel Registro regionale, agli enti pubblici e ad organismi privati a sostegno delle iniziative di cui alla presente legge, in relazione alle risorse individuate nel Piano operativo annuale.
2. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
3. Possono essere, eccezionalmente, destinate risorse economiche a favore dei soggetti di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse specificamente destinate nel Piano, per sostenere gli oneri di interventi e progetti specifici da realizzare in Molise, nel territorio nazionale o all'estero finalizzati alla promozione culturale, turistica ed economica del Molise.
 
Art. 19
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, come segue:
a) per le attività e gli interventi di competenza della Giunta regionale, mediante gli stanziamenti annuali, di importo pari a 35.000,00 euro, iscritti nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015, Bilancio pluriennale 2015-2017, alla U.P.B. 406, capitolo 37495;
b) per le attività e gli interventi di competenza del Consiglio regionale, mediante gli stanziamenti annuali, di importo pari a 15.000,00 euro, iscritti nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015, Bilancio pluriennale 2015-2017, alla U.P.B. 111, capitolo 800.
 
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
(Norma abrogativa)
1. Sono abrogate le leggi regionali 2 ottobre 2006, n. 31 (Interventi della Regione a favore dei "Molisani nel mondo), 10 aprile 2007, n. 12 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31, recante: <<Interventi della Regione a favore dei "Molisani nel mondo>>) e 10 febbraio 2009, n. 4 (Interventi in favore delle associazioni dei molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale).
Art. 21
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.