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Statuto tipo APS conforme a quanto previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore

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Il seguente modello per la redazione di uno statuto associativo è stato mutuato da quello pubblicato dal Centro dei Servizi per il Volontariato per agevolare le associazioni nel difficile passaggio dal vecchio al nuovo impianto normativo di riferimento per tutto il Terzo Settore. Nel 2017, infatti, è nato finalmente un unico Codice del Terzo Settore cui fanno capo tutte le tipologie di enti no profit. Più specificamente, lo statuto tipo che segue vale per le Associazioni di Promozione Sociale, in breve APS.
All'articolo 5 di questo statuto tipo manca il riferimento esplicito (obbligatorio per legge) a tutte le finalità di interesse generale che l'associazione intende perseguire tra quelle elencate nell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, cui si possono aggiungere i dettagli delle attività che l'Associazione intende realizzare in coerenza con le finalità di cui sopra.
Non sarà possibile a chi legge distinguere tra le previsioni obbligatorie per legge (in grassetto nell'originale di riferimento) e quelle che non lo sono, ma sulle differenze ci si potrà soffermare successivamente in sede di stesura definitiva.

MODELLO STATUTO APS
[Grassetto: previsioni obbligatorie]

ART. 1
(Denominazione e sede)
1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l’associazione (specificare se l’ente ha personalità giuridica) denominata: ______________ (la denominazione deve contenere obbligatoriamente la locuzione di “Associazione di promozione sociale” ovvero l’acronimo “APS”)*.
1.2. Soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’Associazione____(di seguito indicata in forma breve come “Associazione”) aggiungerà alla denominazione_________ anche la locuzione/acronimo ________
1.3. L’Associazione ha sede legale in via/piazza___________ nel Comune di _______ e opera nel territorio della Regione Molise.
1.4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)
2.1. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d’ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2.2. L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)
3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell’art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Oggetto sociale, finalità e attività)
5.1. L’Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 del CTS.
5.2. L’Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale :
-….
- ….
N.B. [Individuare una o più attività di cui all’art. 5, co.1, lett. a) – z): la Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 precisa che “l’indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell’ente costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: a tal fine, esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni richiedono che l’individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nel Codice. Ciò potrà ottenersi attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell’articolo 5 comma 1. Nella medesima prospettiva di chiarezza e trasparenza, è opportuno che nello statuto medesimo siano fornite ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività medesime. È poi di tutta evidenza che le attività effettivamente svolte dagli enti, oltre a rientrare tra quelle previste dalla legge, debbano mantenere una stretta coerenza con le previsioni statutarie. Oltre alle attività dovranno essere declinate in maniera specifica le finalità perseguite, in maniera da risultare in armonia con la natura dell’ente”].
N.B. [Le attività diverse devono essere indicate nello statuto solo qualora l’ente decida di esercitarle: l’art. 6 del CTS, infatti, subordina l’esercizio delle stesse all’obbligo di prevederle specificamente nello statuto (o nell’atto costitutivo). Tali attività devono essere secondarie e strumentali rispetto all’attività di interesse generale esercitata dall’ente.
La Circolare n. 20/2018 chiarisce che in sede di modificazione dello statuto non è indispensabile fornire un elenco “puntuale” di tali attività “diverse”, poiché “la loro individuazione potrà infatti essere operata in seguito da parte degli organi dell’ente, cui lo statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza”.
Se lo statuto prevede la possibilità per l’ente di svolgere attività diverse rispetto a quelle riconducibili all’art. 5 CTS, la previsione dovrà conformarsi al contenuto dell’art. 6 CTS (secondarietà e strumentalità).

ART. 6
(Ammissione degli associati e numero minimo)
6.1. Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
6.2. L’Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.
6.3. L’ammissione all’Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.
6.4. In caso di rigetto della domanda, l’Organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea (oppure altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione [il termine di 60 può essere derogato, ma tali aspetti devono essere regolati negli statuti].
6.5. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
7.1. Gli associati hanno il diritto di [con possibili integrazioni]:
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
• votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi [termine variabile solo in riduzione] nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
• esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare____________
• ……
e il dovere di [con possibili integrazioni]:
• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
• versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

ART. 8
(Perdita della qualifica di associato)
[Indicazioni “tipo”, fornite con il solo fine di predisporre un possibile modello]
8.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all’interessato.
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all’associato.
8.2. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 9
(Gli organi sociali)
9.1. Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea dei soci;
• l’Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
• l’Organo di controllo (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all’art. 30, co. 2, CTS);

ART. 10
(Assemblea)
[Indicazioni “tipo”, fornite con il solo fine di predisporre un possibile modello]
10.1. L’Assemblea è l’organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
10.2. L’Assemblea è convocata, per l’approvazione del bilancio d’esercizio, almeno una volta all’anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.
10.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno _____ giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
10.4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail …… (scegliere le modalità che consentano la maggior diffusione dell’informazione), spedita/divulgata almeno _________ giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
10.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
10.6. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti gli associati.
10.7. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi [N.B. verificare tale previsione con lo statuto vigente; la Circolare Ministeriale riconosce la possibilità di derogare tale termine, ma in termini di riduzione].
10.9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di deleghe pari a ______ (in base al numero degli associati iscritti nel libro dei soci: 1 delega per le Associazioni con un numero di associati da 7 a 20; n. 2 deleghe, per le Associazioni con un numero di associati da 21 a 35; n. 3 deleghe, per le Associazioni con un numero di associati da 36 in su).
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
10.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.11
(Competenze inderogabili dell’Assemblea)
11.1. L’Assemblea ordinaria:
• approva il bilancio di esercizio;
• nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulla esclusione degli associati;
• …

11.2. L’Assemblea straordinaria:
• delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
• delibera lo scioglimento;
• delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
N.B. [L’art. 25, co. 2 del CTS disciplina le competenze inderogabili dell’Assemblea elencate sopra. La Circolare n. 20/2018 precisa che l’elenco comprende competenze che attengono alla vita ordinaria dell’Associazione e altre che, invece, rivestono natura straordinaria (es. le modifiche allo statuto, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento…). Ciascuna Associazione deve provvedere a distinguere le materie attribuite all’Assemblea ordinaria e quelle affidate all’Assemblea straordinaria, comprendendo, però, tutte le voci dell’elenco contenuto nell’art. 25 del CTS.
Al contenuto obbligatorio sopra indicato, ciascuna Associazione potrà attribuire all’Assemblea ulteriori compiti, come ad es. l’approvazione del regolamento interno, del regolamento di funzionamento dell’ente (…), sempre in linea con lo statuto vigente. Ulteriori previsioni potranno essere inserite, tenendo conto delle modalità di approvazione].

ART. 12
(Assemblea ordinaria)
12.1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
12.2. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 13
(Assemblea straordinaria)
13.1. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 14
(Organo di amministrazione)
[Indicazioni “tipo”, fornite con il solo fine di predisporre un possibile modello]
14.1. L’Organo di amministrazione governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
14.2. L’organo di amministrazione è formato da un numero di….. (precisare il numero dei componenti che deve essere dispari non inferiore a tre) membri eletti dall’assemblea, per la durata di anni ________ e sono rieleggibili per ____________ mandati (scegliere un numero congruo tale da garantire il ricambio generazionale). La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l’art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l’art. 2475-ter cod. civ.
14.3. L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
N.B. [Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti].
14.4. Il Presidente dell’Associazione è il Presidente dell’Organo di amministrazione ed è nominato dall’Assemblea congiuntamente agli altri membri dell’Organo di amministrazione.
14.5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
N.B. [Se l’Associazione svolge attività diverse ai sensi dell’art. 6, CTS, occorre prevedere la seguente clausola: “L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia”].

ART. 15
(Presidente e Vice-Presidente)
15.1. Il Presidente dell’Associazione rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
15.2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.
15.3. Il Presidente resta in carica _____________ e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
15.4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.
15.5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.
ART. 16
(Organo di controllo)
16.1. È nominato nei casi previsti dall’art. 30 CTS [ed eventualmente negli altri casi stabiliti dallo Statuto]. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo:
• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
16.2. Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17
(Revisione legale dei conti)
17.1. È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017…[ed eventualmente, in base agli Statuti attualmente vigenti, quando…..].
ART. 18
(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)
18.1. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
18.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19
(Risorse economiche)
19.1. L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:
• quote associative;
• contributi pubblici e privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• attività di raccolta fondi;
• rimborsi da convenzioni;
• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20
(Bilancio)
20.1. L’anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del CTS (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore).

20.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

20.3. Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

20.4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 21
(Libri sociali)
21.1. L’Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:
1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
5. ….
N.B. [tale previsione deve essere confrontata con le indicazioni statutarie]
21.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta____________________________
N.B. [indicare espressamente le modalità mediante cui si garantisce l’accesso ai libri sociali].

ART. 22
(Devoluzione del patrimonio)
22.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie (______) o dell’organo sociale competente (__________), o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall’art. 9 CTS.

ART. 23
(Disposizioni finali)
23.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Considerato il carattere del sodalizio e i principi che ne hanno originato la nascita e condividendo l’indicazione di Luigi Sepede nell’ultimo webinar sull’argomento, proporrei anche la costituzione di un Comitato Scientifico: Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico, composto da dieci a trenta membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nei settori di attività della Associazione. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio Direttivo; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l’attività della Associazione. Il Comitato Scientifico, inoltre: - esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo; - esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Associazione. Il Comitato è convocato dal Presidente dell’associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.