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Statuto (Uniter)

♦ Statuto
♦ Regolamento

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Statuto


UNIVERSITA’ del MOLISE per la TERZA ETA’ e del TEMPO LIBERO

Art.1 – denominazione e sede
1-E’ costituita, come libera istituzione laica, una associazione culturale e sociale denominata “UNIVERSITA’ del MOLISE per la TERZA ETA’ e del tempo libero – organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).
La denominazione sociale sarà automaticamente integrata con la locuzione “Ente del Terzo settore” (acronimo “ETS”) soltanto dopo la iscrizione del presente statuto nel Registro nazionale del Terzo settore.
2-L’associazione ha sede legale in Campobasso, via Milano n.2/C.  Il trasferimento dell’indirizzo determinato dal Consiglio di Amministrazione non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2 (statuto)
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.177 (d’ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3 (efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della Associazione stessa.

Art.4 (interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell’art.12 delle preleggi al codice civile.

Art.5 (scopo, finalità e attività)
1-L’associazione non ha fini di lucro, neanche indiretto Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civiche e solidaristiche, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall’art.5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati  (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.
2-Scopo dell’associazione è lo svolgimento di attività nei settori di ISTRUZIONE e di ASSISTENZA SOCIALE e SOCIOSANITARIA.
3-L’associazione ha come fine primario quello di intervenire ed operare, attraverso iniziative indicate nel successivo punto 5, nel mondo culturale e sociale, per migliorare l’inserimento sociale delle persone anziane ed aiutarle a superare la condizione di emarginazione in cui vengono a trovarsi dal giorno in cui, per ragioni di età, sono espulse dal mondo del lavoro atti- vo e produttivo. Essa è tuttavia aperta a quanti, senza limiti di età, sono sensibili alle condizioni peculiari dell’anziano o hanno essi stessi esigenze di uscire da situazioni di isolamento e di solitudine nelle quali vengono a trovarsi in una società pervasa da un attivismo rivolto esclusivamente alla produzione di beni materiali.
4-E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’associazione potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.
5-L’associazione attua le sue finalità organizzando innanzitutto corsi cultu- rali su materie individuate fra quelle che rispondono ad esigenze di infor- mazione e di aggiornamento dei richiedenti, con particolare attenzione al- le problematiche proprie delle persone anziane, al fine di conseguire una integrazione tra formazione culturale e condizione esistenziale. Inoltre, in accordo con enti pubblici ed organizzazioni sociali e culturali, promuove iniziative culturali come mostre, festival, rassegne, viaggi di istruzione, gite, teatro, ecc..
6-Punto particolare di riferimento, sottinteso per la maggior parte delle iniziative, sarà la conoscenza della Regione Molise nella sua realtà geogra- fica, etnica, storica, sociale, folklorica e artistica.
7-E’ diritto degli associati partecipare, nelle forme opportune alla program- mazione delle iniziative di cui sopra.
8-Tutti gli associati devono partecipare attivamente alle programmazioni da realizzare.
9-Per l’attività di interesse generale prestata, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.6 (Ammissione degli associati e numero minimo)
1-Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2-Sono soci  tutte le persone la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal consiglio direttivo e che versino la quota annuale associativa stabilita dal consiglio stesso. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso consiglio direttivo. L’ammissione all’Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione.
In caso di rigetto della domanda, l’Organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
3-Sono, invece, sostenitori le persone fisiche e giuridiche che, con i loro contributi economico e/o professionale, sostengono le finalità dell’Associazione. Hanno diritto all’informazione, alla partecipazione alle attività culturali ed alla fruizione dei servizi. Possono essere convocati in assemblea per essere ascoltati su problemi relativi ad iniziative di particolare importanza che incidano sull’immagine e sui contenuti dell’Associazione.
4-La quota associativa, a cui tutti i soci  sono tenuti, è intrasmissibile e non rivalutabile.
5-L’Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall’art.32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l’iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art.7 ( diritti e doveri dei soci)
1-I soci ed i sostenitori hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione, di partecipare alle iniziative dalla stessa promosse.  I soci eleggono gli organi sociali e possono essere eletti negli stessi. I  sostenitori non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
2-Essi, soci e sostenitori, hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata e preventivamente autorizzata dal consiglio di amministrazione. Il rimborso avverrà dietro esibizione di un idoneo giustificativo.
3-Gli aderenti, soci e stostenitori, svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e GRATUITO, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.

Art.8 (qualità di volontario)
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

Art.9 –( perdita della qualifica di associato)
1-Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al consiglio di amministrazione, senza diritto al rimborso della quota.
2-Il socio decade per dimissioni, per il mancato versamento della quota as- sociativa annuale e/o per la sospensione prolungata delle prestazioni con- cordate; il socio decade, altresì, in caso di comportamento lesivo nei con- fronti dell’associazione, con delibera del consiglio di amministrazione e con possibilità, da parte del socio, di appellarsi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica.

Art.10 (organi sociali)
1-Gli organi dell’associazione sono:
  1. L’assemblea dei soci;
  2. Il Presidente Onorario;
  3. Il Presidente;
  4. Il vice Presidente;
  5. Il Consiglio di amministrazione;
  6. Il Direttore;
  7. Il Collegio dei Revisori dei conti;
2-Tutte le cariche sono assunte ed assolte a titolo GRATUITO.

Art.11 (assemblea)
1-l’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci, ordinari e sostenitori.
2-E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto,  o in forma elettronica, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno, l’ora e la sede della prima e seconda convocazione.
3-L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio di amministrazione lo ritiene necessario.
4-L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto  e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nel libro degli associati entro il 31 dicembre.

Art.12 (compiti dell’assemblea)
L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, rese in conformità dello statuto, vincolano tutti i soci.                                          
Spetta all’assemblea dei soci:                                                         
- eleggere con cadenza triennale il consiglio di amministrazione com- posto da un minimo di 5 e da un massimo di 9 membri  fra i soci  in regola con i versamenti delle quote;
- eleggere il collegio dei revisori dei conti;
- approvare ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’anno seguente;
- approvare le linee di  indirizzo dell’associazione;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio di amministrazione;
- aprire nuove sedi dell’Università.

Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art.28 del CTS, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.

Art.13 ( validità assemblee – verbalizzazione)
1-L’assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convoca- zione nello stesso giorno. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti; delibera a maggioranza dei presenti.
2-L’assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:
  1. Modifiche dello statuto per le quali occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  2. Lo scioglimento dell’associazione per il quale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
3- Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o da un componente dell’assemblea apposi- tamente nominato, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
4- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art.14 –(consiglio di amministrazione)
1-Il Consiglio di amministrazione governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2-Il consiglio di amministrazione è composto da  un numero, determinato dall’assemblea, compreso fra 5 e 9 membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti e rimane in carica per un triennio e sono rieleggibili.
3-Ogni socio può proporre la propria candidatura. I soci possono proporre la propria candidatura riuniti  in liste aperte con un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere.
Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l’art.2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l’art. 2475-ter cod. civ..
4-Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’assemblea; elegge, nel suo seno, per un triennio, il Presidente, il vice
Presidente. Nomina il Direttore; un Segretario amministrativo /organizzati- vo.
5-Il consiglio di amministrazione delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all’assemblea. In particolare il consiglio:                            a) predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da presentare all’assemblea e lo deposita presso la sede dell’associazione almeno 10 giorni prima di sottoporlo all’assemblea;                                                   b) provvede all’attuazione delle delibere dell’assemblea; al buon funzionamento dell’associazione; con apposito regolamento, risolve i problemi organizzativi concreti specificando, in particolare, compiti e funzioni del segretario e del direttore; ammette i soci previa domanda scritta da parte dei richiedenti; decide sui casi di decadenza per comportamento lesivo. In quest’ultima ipotesi il socio dovrà essere preventivamente avvertito; determina la quota associativa annuale e la quota di iscrizione ai corsi.
Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6-Il Consiglio, alla unanimità, nomina un unico portavoce per i rapporti con l’”esterno” e nessun altro può essere autorizzato a tanto.
7-In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere subentrano, nell’ordi- ne, i primi dei non eletti nell’ultima assemblea. Questi ultimi durano in ca- rica fino alla scadenza del triennio in corso.
8-Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.15 (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno; presiede il consiglio di amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Art.16 ( Vice Presidente)
Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento e ne assume i poteri. E’ sufficiente la firma del vice Presiden- te a prova dell’assenza o impedimento del Presidente.
 
 Art. 17 ( Direttore)
1-Il Direttore presiede alle attività didattiche e culturali dell’associazione; propone al consiglio di amministrazione il programma dei corsi di ogni anno accademico per la sua definitiva adozione; dirige lo svolgimento del programma stesso ed ogni altra attività didattica e culturale, coadiuvato da un comitato didattico.
2-Il Direttore fa parte, con diritto di voto, del consiglio di amministrazione dal quale è nominato.  Dura in carica tre anni.

Art.18 ( Collegio dei revisori dei conti)
1-Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo di controllo economico e finan- ziario dell’associazione. E’ composto di tre membri che eleggono nel loro seno il presidente.                                                                                            Spetta al Collegio dei revisori dei conti:                                                    
a)vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;                        
b)certificare la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finan- ziario  ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigere una re- lazione che accompagni il rendiconto annuale della assemblea ordinaria;    
c)partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
2-I revisori dei conti devono essere eletti dall’assemblea preferibilmente tra i soci di comprovata competenza e professionalità; durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
3-Il collegio dei revisori ha anche le funzioni di “Collegio dei probiviri” con la funzione di dirimere le controversie inerenti il rapporto associativo.

Art.19 (Risorse economiche)
1-Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:                    
a) contributi e quote associative;                                                                   
b) donazioni e lasciti;                                                                                        
c) rimborsi da convenzioni;
d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della D.Lgs 117/2017.
2-Il consiglio di amministrazione potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione.
3-L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’asso- ciazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.20 (Rendiconto economico-finanziario)
1-Il rendiconto economico finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.   Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2- Il rendiconto economico-finanziario, approntato dal consiglio di ammini- strazione, deve essere depositato presso la sede dell’associazione almeno 10 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni socio.
3-Il conto consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Art.21 (libri sociali)
L’Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:
  1. Libro degli associati;
  2. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  4. Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali previa espressa richiesta scritta.

Art.22 (Convenzioni)
Le convenzioni tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art.56, co.1, del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di ammini- strazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.

Art. 23 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art.18 CTS.

Art. 24 (Assicurazione dell’Associazione)
L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art.25 (Devoluzione del patrimonio)
1-L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’as- semblea con le modalità previste nel presente statuto.
2-L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3-La devoluzione del patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge, dovrà essere effettuata ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall’art.9 CTS.

Art. 26 (Disposizioni finali)
Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si ap- plicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia, nonché ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
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